Le modalità di accesso al bonus chef 2022, il credito d’imposta per cuochi professionisti
bonus chef 2022 credito d'imposta per cuochi professionisti di alberghi e ristoranti

Con Decreto 1° luglio 2022, il Mise ha dettato le modalità e criteri di attuazione per accedere al bonus chef 2022, il credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista” di cui all’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Per la misura sono stati stanziati 3 milioni di euro (1 milione per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023).

BENEFICIARI

La misura è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi (vale a dire imprese con codice ATECO prevalente 55.10.00) e ristoranti (imprese con codice ATECO 56.10.11 “ristorazione con somministrazione” e 56.10.12 “attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”) sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0), che prestino la loro attività almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.

REQUISITI

Per poter beneficiare dell’agevolazione, il cuoco deve:

  1. essere residente o stabilito nel territorio dello Stato;
  2. essere nel pieno godimento dei diritti civili;
  3. essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso alberghi o ristoranti, almeno a partire dalla data del 1°gennaio 2021.

INCENTIVO

L’agevolazione è concessa nella forma del credito d’imposta per un importo pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, e comunque fino all’importo massimo di € 6.000 per ciascun beneficiario.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese agevolabili sono:

Le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta (art. 7).

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse; anche se il costo dell’IVA è ammissibile laddove per il beneficiario rappresenti un costo effettivo non recuperabile.

ACCESSO ALL’INCENTIVO

Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti interessati (in possesso dei requisiti) dovranno presentare un’istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito del MISE, nella sezione incentivi.

Le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

L’istanza dovrà riportare:

  1. l’elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento;
  2. il contratto di lavoro subordinato (o il certificato di attribuzione della partita IVA) almeno a far data dal 1° gennaio 2021.

Effettuate tutte le opportune verifiche circa la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti (compreso il rispetto del massimale di aiuti previsto dal Regolamento de minimis”), il Ministero adotterà un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, specificando l’importo fruibile, e pubblicato sul sito del MISE.

Laddove la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione, l’importo concedibile a ciascun soggetto sarà ridotto proporzionalmente, sulla base del numero di istanze pervenute.

Concorrono alla procedura tutti i soggetti richiedenti, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza (art. 9). Non sarà pertanto un click day.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (attraverso modello F24 da presentare con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate).

Il credito potrà esser ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori info, contattaci.

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